Divieto di clonazione di esseri umani Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti delluomo e la dignità dellessere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina Gli Stati membri del Consiglio dEuropa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti delluomo e la dignità dellessere umano nei confronti delle applicazioni delle biologia e della medicina; Prendendo atto degli sviluppi scientifici avvenuti in materia di clonazione di mammiferi, in particolare mediante divisione embrionale e il trasferimento del nucleo; Coscienti dei progressi che determinate tecniche di clonazione possono apportare alla conoscenza scientifica nonché alle sue applicazioni mediche; Considerando che la clonazione di esseri umani potrebbe diventare una possibilità tecnica; Avendo rilevato che la divisione embrionale può prodursi naturalmente ed essere a volte allorigine della nascita di gemelli geneticamente identici; Considerando tuttavia che la strumentalizzazione dellessere umano con la creazione intenzionale di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità delluomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina; Considerando parimenti le grandi difficoltà di ordine medico, psicologico e sociale che una tale prassi biomedica, impiegata deliberatamente, potrebbe implicare per tutte le persone interessate; Considerando lobiettivo della Convenzione sui Diritti delluomo e la biomedicina, in particolare il principio sancito allarticolo 1 che mira a proteggere lessere umano nella sua dignità e nella sua identità. Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 (1) È vietato ogni intervento che ha lo scopo di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto. (2) Ai sensi del presente articolo, lespressione essere umano "geneticamente identico" a un altro essere umano significa un essere umano che ha in comune con un altro linsieme dei genomi nucleosi. Art. 2 Nessuna deroga è autorizzata alle disposizioni del presente Protocollo al titolo dellarticolo 26 capoverso 1 della Convenzione. Art. 3 Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano in conseguenza. Art. 4 Il presente protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dEuropa. Art. 5 (1) Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio dEuropa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dellarticolo 4. (2) Per ogni Firmatario che esprimerà in seguito il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Art. 6 (1) Dopo lentrata in vigore del presente Protocollo ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo. (2) Ladesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio dEuropa, di uno strumento dadesione che avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito. Art. 7 (1) Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo, in qualsiasi momento, indirizzando una dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio dEuropa. (2) La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Art. 8 Il Segretario Generale del Consiglio dEuropa notificherà agli Stati membri del Consiglio dEuropa, alla Comunità europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla Convenzione: a. ogni firma b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o decisione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente ai suoi articoli 5 e 6; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo. In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Parigi il 12 gennaio 1998 in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio dEuropa. Il Segretario Generale del Consiglio dEuropa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio dEuropa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato allelaborazione del presente Protocollo, a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione e alla Comunità europea. |